Giudice di Pace di Sondrio

 

 

REPUPPLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Sondrio ha pronunciato la seguente

 


SENTENZA

 

nella causa iscritta al n.60 Ruolo Generale dell'anno 2001 promossa da:

 

- Avv. Broglia Andrea in proprio, ed elettivamente domiciliato in .....

 

ATTORE

 

CONTRO

 

Prefetto della provincia di Sondrio rappresentato e difeso come in atti da.....

 

CONVENUTO

 

CONCLUSIONI

 

OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa

 

All'udienza del 2/7/2001 le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa riportandosi ai rispettivi atti introduttivi.

 


Svolgimento del processo

 

Con ricorso ex art.22 e 23 L. 689/81 l'avv. Andrea Broglia proponeva opposizione avverso verbale R.G. n.3641402 degli agenti della Polizia Stradale di Sondrio in data 4/2/2001di contestazione di violazione delle norme di cui all'art.142 co9 C.d.S. con sanzione pecuniaria di £.635090 ed accessoria del ritiro della patente di guida e contestualmente dell'autovettura.........., violazione accertata mediante apparecchiatura Telelaser LTI2020 approvato con D.M. n.4199 dell'8/9/97 approvazione prorogata fino al 21/2/2000 con D.M. n.6025 del 30/11/98.

 

Previa richiesta di accertamento della illegittimità del rilevamento effettuato per violazione dell'art.345 del D.P.R. 16/12/92 n.495 nella omologazione dell'apparecchio Telelaser, in quanto secondo tale certificato "le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere contruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile"; della carenza nella fattispecie della documentazione probatoria della complessiva attività di accertamento della supposta trasgressione dell'inesistenza a verbale della documentazione delle specifiche circostanze di tempo e luogo del traffico all'atto della presentata infrazione l'opponente Avv. Brogi concludeva, dichirare preliminarmente la sospensione del provvedimento inerente alla patente di guida, stante la stretta necessità dell'uso dell'autovettura per l'espletamento dell'attività professionale di avvenuta sospensiva che il conducente incorreva considerato il pregiudizio che sarebbe derivato al ricorrente nelle more della fissazione dell'udienza per

 

- chiedeva inoltre il ricorrente la conferma del provvedimento di restituzione della patente di guida, di annullamento della sanzione pecuniaria dell'accessoria, in via istruttoria l'esibizione del libretto contenente le istruzioni per l'uso e il funzionamento del modello telelaser utilizzato con le sue caratteristiche tecniche.

 

Produceva la ducumentazione allegata al ricorso. Si costituiva tempestivamente la Prefettura della provincia di Sondrio mediante deposito dei memoria di rigetto dell'opposizione e delle motivazioni addotte a sostegno; delega copia del verbale di contestazione dello stesso Comando Polizia Stradale intervenuto; circolare ministeriale n.300/A/25554 in data 5/12/2000 il 3/4/01.

 

Veniva disposta d'ufficio l'escussione dell'infrazione e l'acquisizione agli atti del libretto contenente le caratteristiche dell'apparecchiatura utilizzata e da circolare del Ministero dell'Interno contenente la strategia di difesa della Prefettura con riferimento all'art. 142 co 6 del CdS e l'art.13 della legge 24/11/81 n.689. Il ricorrente deposita n.2 memorie.

 

Requisita agli atti risulta la suddetta documentazione ed assunta l'eccezione del teste presenta le conclusioni come da rispettivi atti difensivi e conclusivi previa discussione orale delle parti, la causa veniva decisa con dispositivo che si leggeva in udienza in accoglimento del ricorso per i seguenti

 


MOTIVI

 

E' emerso in istruttoria della relazione del Ministero dei lavori Pubblici allegato n.1 dell'opposta che l'apparecchio utilizzato è il modello identico il modello denomininato Telelaser LTD 2020 dell'8/9/97 approvazione prorogata fino al 21/2/2000.

 

In proroga annuale dopo tale data non risulta accordata e comunque provata, sicchè tutto il processo di accertamento della presunta infrazione risulta inificiato da nulità in quanto il rilevamento si rende necessario mediante il controllo in sede di proroga della efficienza della apparecchiatura, suggerendo, occorrendo la revisione o sostituzione di alcune parti o dell'intera complessa e delicata apparecchiatura soggetta a disfunzione per svariati motivi anche inerenti alla manutenzione della stessa.

 

Pertanto il pur giusto riferimento della Prefettura opposta all'art.142 co6 del CdS contenuto nello stesso art.345 dle Regolamento di esecuzione non supera il visto dell'avvenuta proroga o prvoa della proroga in quanto tale articolo considera fonti di prove per l'osservanza del limite di velocità le risultanze di apparecchiature di accertamento omologate; omologazione insussistente perchè nella fattispecie la proroga è scaduta anteriormente al rilievo della infrazione.

 


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Indipendentemente dal suddetto motivo che comporta di per sé la nullità del verbale di contestazione e delle sanzioni relative pecuniarie ed accessorie della sospensiva e ritiro patente di guida, in caso di accertamento mediante telelaser la stessa produzione dell'opposta contenente le istruzioni da seguire nel caso della complessa apparecchiatura, comporta da parte dell'agente preposto all'accertamento diretto un bagaglio di esperienze scientifiche e pratiche, che allo stato attuale in mancanza della istituzione obbligatoria di una patente abilitativa decide ed impone come obbligatorio l'ausilio della documentazione fotografica e degli altri dati previsti come facoltativi del citato art. 13, co. 1 della legge 24.11.81 n.689.

 

Ausilio che nella fattispecie è venuta a mancare completamente.

 

Non si è nemmeno fatto uso della stampante che avrebbe consentito all'opponente di avere a disposizione qualche elemento attesa la carenza del verbale di accertamento e contestazione apposta della circostanza della presente infrazione e dello stesso modello di apparecchiatura utilizzato, necessaria in un secondo momento in sede di udienza di trattazione.

 


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D'altra parte è di sufficiente che la Prefettura opposta contrariamente a quanto assunto dall'opponentein relazione alle prprie incertezze non ha fornito comunque la prova sufficiente della responsabilità dell'opponente per evitare l'accoglimento dell'opposizione previsto dal penultimo comma dell'art.23 della legge 24/11/81 n.689. La fluttuante giurisprudenza impone la compensazione delle spese di giudizio.

 


P.Q.M.

dichiara la illegittimità del verbale di contestazione n.364140L in data 4/2/01 del Comando Sezione Polizia stradale di Sondrio. Definitivamente annulla la relativa sanzione accessoria di ritiro della patente di giuda oltre al annullare la sanzione percuniaria così come comminata ed ogni altro provvedimento conseguente.

Spese compensate sussistendo i giusti motivi.

 

Così deciso in Sondrio il 2/7/01.

 

IL G.D.P.

 

Avv. Mario Leone

 

Depositato in cancelleria il 22 ottobre 2001.

 

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