Giudice di Pace Forlì,Telelaser
Brevi note in tema di telelaser
(Avv. Alessandro Buzzi del foro di Forlì)
Il diffondersi di strumenti elettronici, atti a misurare la velocità nella circolazione stradale, ha dato luogo a tutta una serie di problematiche giuridiche.
Il primo, in senso cronologico, di tali apparecchi è stato il cosiddetto "Autovelox".
In tempi più recenti l'evoluzione tecnologica ha portato ad avvalersi di congegni basati sul sistema del laser.
Attualmente, il rilevatore di velocità più utilizzato dalle nostre forze di polizia è il cosiddetto "Telelaser eltraff" d’importazione statunitense. Senza addentrarsi in particolari analisi di natura tecnica, appare opportuno stilare una sintetica descrizione di tale strumento.
Le parti "attive" del Telelaser sono costituite da un mirino (con cui viene puntato il bersaglio); dal display su cui appare la misurazione della velocità, dal diodo integrato da ottica di emissione e ricezione nonché dal grilletto (cfr. M.Leoni e U.Terraciano "Problematiche in tema di Autovelox", Cedam, III ed. 2000, p.13 s.).
Il raggio laser deve rimanere puntato sul veicolo per almeno tre decimi di secondo che è il tempo necessario ad elaborare il rilevamento.
Una volta effettuata la misurazione, la velocità del veicolo viene visualizzata sul display del Telelaser.
Per quanto concerne la distanza del veicolo controllato rispetto alla posizione dello strumento, va considerato che la portata massima del Telelaser non supera i 1200 metri. Il tiro più utile si ottiene puntando la parte posteriore del veicolo.
Nonostante che il Telelaser costituisca un congegno sofisticato ed (almeno in teoria) preciso sono sorti alcuni dubbi sull’affidabilità di questo strumento nella fattispecie concreta.
In particolare, com'è noto, l'accertamento della velocità tramite il Telelaser ha dato luogo a numerose contestazioni da parte degli utenti della strada.
Segnatamente l’oggetto delle critiche si è appuntato sul valore probatorio delle rilevazioni di velocità.
La questione (in assenza di statuizioni da parte della Corte di Cassazione) è stata affrontata dalla giurisprudenza di merito.
In particolare il Tribunale di Padova con la sentenza n.196 del 27.04.2000 (riprodotta in versione integrale in “Problematiche in tema di Autovelox”, op. cit. pag. 215 s. e su Altalex) ha fissato in punto di diritto i termini del problema.
Segnatamente, secondo il giudice padovano, con il Telelaser l'impressione dell'immagine del veicolo (diversamente da quanto avviene con i dispositivi a rilevazione fotografica) è meramente "transeunte" giacché resta memorizzata finché l'apparecchio non viene puntato ed azionato di nuovo.
Questo significa che non resta alcun riscontro visibile delle rilevazioni della velocità effettuate dal display.
Ne deriva come logica conseguenza che l'intercettazione di un veicolo, affidata all'accortezza ed alla buona vista dell'agente, non assicura che la velocità rilevata dallo strumento si riferisca proprio al veicolo fermato.
Secondo il Tribunale di Padova, pertanto, sono illegittime le multe (per eccesso di velocità) elevate con il Telelaser in quanto è impossibile associare con esattezza la velocità al veicolo.
In particolare l'agente che punta il Telelaser vede nel display il veicolo; tuttavia, mentre il numero di targa e le caratteristiche del mezzo "puntato" vengono visivamente rilevate dall'accertatore, invece, l'automobilista fermato può vedere esclusivamente la velocità memorizzata sul display, ma "nulla gli assicura che quella velocità corrisponda al suo veicolo".
In teoria potrebbe trattarsi di un altro automezzo (sic!) in quanto ci si deve fidare "ciecamente" sulla prontezza di riflessi dell'agente.
Il Telelaser, dunque, sarebbe inficiato da tale grave vizio originario.
Questo contrasterebbe apertamente con il dettato dell'art.345 Reg. es. C.d.S. a mente del quale le apparecchiature destinate al controllo della velocità devono essere costruite in modo tale da fissare "la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile".
La “ratio” di suddetta norma consiste nel garantire la verificabilità oggettiva della misurazione della velocità scevra da errori umani di percezione.
Inserendosi nel solco tracciato dal Tribunale di Padova anche il Giudice di Pace di Forlì, con la sentenza n.396 del 16 Ottobre 2000 (inedita), ha annullato un verbale di contestazione elevato dagli operatori della locale polizia municipale per un presunto eccesso di velocità rilevato con il Telelaser.
Nel caso specifico, la ricorrente eccepiva la giustezza della rilevazione assumendo come, nel frangente, la propria vettura non percorresse da sola la propria corsia di pertinenza bensì fosse incolonnata insieme ad altre autovetture.
Veniva, inoltre, sottolineato che il verbale di contestazione risultava privo di un rilevantissimo elemento quale l’indicazione della distanza tra il Telelaser e l’autovettura puntata.
Il giudice forlivese, in accoglimento della domanda dell’opponente, ha specificamente statuito che il Telelaser " non conserva alcuna traccia di ciò che appare sul display e sulla corrispondenza, oggettivamente verificabile, tra il veicolo inquadrato dal telelaser e quello effettivamente fermato. Quindi in caso di intenso traffico e di transito contemporaneo di altri veicoli, esiste il rischio di errori, seppur in buona fede, se non sia consentito di verificare oggettivamente che il veicolo inquadrato nel Telelaser sia effettivamente quello poi fermato. Nel caso “de quo” dal verbale di contestazione risulta che, al momento dell’accertamento, viaggiavano altre autovetture nello stesso frangente in entrambe le direzioni. Inoltre, nel verbale medesimo non risulta indicata la distanza di rilevamento, circostanza che lede il diritto di difesa per carenza di uno degli elementi essenziali del rilevamento”.
In ultima analisi, si deve ritenere che, in assenza di pronunzie da parte della giurisprudenza di legittimità, la “vexata quaestio” della validità probatoria degli accertamenti effettuati col Telelaser costituisca tuttora una materia magmatica suscettibile di diverse e contrastanti interpretazioni da parte dei giudici di merito.
Alessandro Buzzi
(avvocato del foro di Forlì)
Sentenza
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FORLI'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Forlì nella persona del Dott. Sandro Guaglione ha
pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1011/2000 del Ruolo Generale iniziata con citazione depositata in data 10/7/2000
DA …….
elettivamente domicilita in Via …….., presso e nello studio dell'avv. Alessandro Buzzi che la rappresenta e difende giusta delega apposta in calce al ricorso in opposizione
OPPONENTE
CONTRO
POLIZIA MUNICIPALE - COMUNE DI FORLI', in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentata e difesa da un funzionario all'uopo delegato
OPPOSTA
IN PUNTO A:
Ricorso ex art.22 legge 689/81
CONCLUSIONI PER L'OPPONENTE:
"Voglia il Giudice di Pace di Forlì, contrariis reiectis, previa sospensione
del verbale de quo, dichiarare nullo e privo di alcun effetto giuridico l'opposto verbale di contestazione n.130070919 redatto dalla Polizia Municipale di Forlì, a carico di ...e per l'effetto, dichiarare non tenuta l'istante ad alcun pagamento nei confronti della P.A. in ragione dei fatti accaduti in località di Villanova di Forlì, il 15 giugno 2000. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio ovvero in subordine con compensazione delle spese di lite".
CONCLUSIONI PER L'OPPOSTA:
"Si conclude per il rigetto dell'opposizione. Con vittoria di spese".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso epositatato in data 10/7/2000 .. proponeva opposizione avverso il verbale in data 15/6/2000 n.70919 di £.242.200 per violazione dell'art.142 co 8 C.d.S., avendo superato di oltre 10 Km/h e fino a 40 Km/h il limite massimo, eccependo che nel verbale di contestazione non è stata indicata la distanza di rilevamento ed inoltre, come risulta dallo stesso verbale, congiuntamente alla vettura Citroen AX "viaggiavano altre autovetture nello stesso frangente in entrambe le direzioni", per cui, in mancanza di tale presupposto il Telelaser LTI 20-20 matricola n.012679, in dotazione alla P.M. di Forlì, è omologato dal ministero dei Lavori Pubblici e consente di documentare con visione sullo strumento della velocità e della distanza di rilevamento, la violazione avvenuta. L'art.142 C.d.S. espressamente qualifica come fonte di prova le risultanze di tali apparecchiature debitamente omologate. La mancata indicazione sul verbale della distanza di rilevamento non inficia la validità del verbale in quanto la ricorrente ne ha potuto prendere visione sul display dello strumento.
Inoltre , il verbale di accertamento fa fede fino a querela di falso dei fatti accaduti sotto la diretta percezione del pubblico ufficiale.
Sulle conclusioni delle parti in epigrafe descritte, la causa veniva assegnata a sentenza all'udienza dell'11.10.2000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve quindi trovare accoglimento.
L'art.345 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S., prescrive che le apparecchiature devono essere costruite in modo da fissare la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile. Il Telelaser, invece, non conserva alcuna traccia di ciò che appare sul display e sulla corrispondenza, oggettivamente verificabile, tra il veicolo inquadrato dal Telelaser e quello effettivamente fermato.
Quindi in caso di intenso traffico e di transito contemporaneo di altri veicoli, esiste il rischio di errori, seppure in buona fede, se non sia consentito di verificare oggettivamente se il veicolo inquadrato nel Telelaser sia effettivamente quello poi fermato. Nel caso "de quo" dal verbale di contestazione risulta che, al momento dell'accertamento, viaggiavano altre autovetture nello stesso frangente in entrambe le direzioni".
Inoltre, nel verbale medesimo non risulta indicata la distanza di rilevamento, circostanza che lede il diritto di difesa per carenza di uno degli elementi essenziali del rilevamento.
Pertanto, il verbale di contestazione in data 15/6/2000 n.70919 deve essere
annullato.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con l'atto introduttivo del presente giudizio, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta da ... annulla il verbale n.70919 emesso in data 15/6/2000 dalla Polizia Municipale di Forlì;
2) dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti;
Forlì, 16/10/2000
Il Giudice di Pace
Dr. Sandro Guaglione
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