1223749 visite - 18 Maggio 2012
GIURISDIZIONELe controversie aventi ad oggetto il rimborso delle somme versate a titolo di oblazione in relazione ad una domanda di condono rigettata dalla P.A. rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, posto che, benchè l’art. 35, c. 11, della l. n. 47 del 1985 devolva in generale al giudice amministrativo le controversie in tema di oblazione, quelle aventi ad oggetto la restituzione delle somme già versate sono prive di qualsiasi profilo riconducibile all’esercizio dei poteri autoritativi.
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