IMPUGNAZIONI

Con la decisione in esame, in una fattispecie nella quale il gravame di legittimità investiva una sentenza con cui era stato dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per cassazione tendente ad ottenere una declaratoria di improcedibilità per “ne bis in idem internazionale” (art. 54 della L. 30 settembre 1993, n. 388, di ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Italia all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985), in quanto il ricorrente non ha interesse immediato, attuale e concreto all’impugnazione, poiché una diversa declaratoria di improcedibilità non determina alcun vantaggio per lo stesso.

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