DIFESA E DIFENSORI

La Corte ha precisato che il termine per l’impugnazione dell’ordinanza di rigetto della richiesta di liquidazione degli onorari del difensore d’ufficio dell’imputato irreperibile è quello di quindici giorni previsto dall’art. 585, comma primo, lett. a) cod. proc. pen. per l’impugnazione dei provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio. 

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