Giornalismo,natura pubblicazione,contrat

 

"questa Corte ha statuito che per attività giornalistica deve intendersi quella prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento ed alla elaborazione di notizie, destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione. Il giornalista viene in tal modo a porsi come "mediatore intellettuale" fra il fatto e la diffusione della conoscenza dello stesso, nel senso cioè che sua funzione è quella di acquisire esso stesso la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in funzione della cerchia dei destinatari dell'informazione e confezionare, quindi, il messaggio con apporto soggettivo ed inventivo (Cass. n. 2166/1992, Cass. n. 4547/1990, Cass. n. 3291/1990, Cass. n. 6574/1981)"

" la normativa generale (omissis) subisce una deroga nel caso di attività di informazione diffusa mediante periodici a carattere tecnico, professionale o scientifico nel cui ambito l'art. 28 della legge professionale (L. 3 febbraio 1963, n. 69) sancisce che "nell'albo dei giornalisti sono ammessi gli elenchi dei giornalisti di nazionalità straniera e di coloro che, pur non esercitando l'attività di giornalisti, assumono la qualifica di direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici".

La cennata disposizione ammette, pertanto, che la realizzazione delle pubblicazioni summenzionate possa avvenire senza l'ausilio di personale giornalistico e quindi senza che al personale dipendente debba applicarsi il contratto collettivo giornalistico"

 

Network: Oknotizie.it | Stampa | Parole Chiave: