MISURE CAUTELARI PERSONALI

In tema di misure cautelari personali, non è abnorme l’ordinanza dichiarativa di inammissibilità della richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere priva dell’assenso del capo dell’Ufficio di Procura, adottata dal G.i.p. sul rilievo che, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 106/2006, tale assenso costituisce un presupposto indefettibile per la presentazione della stessa domanda cautelare da parte di un Sostituto Procuratore. Alla stregua di una ormai consolidata giurisprudenza, la S.C. ha escluso che l’atto impugnato presenti le caratteristiche dell’abnormità, non risultando lo stesso geneticamente o funzionalmente anomalo, né incompatibile con le linee fondanti del sistema processuale, ed ha osservato, in particolare: a) che nel caso di specie l’esito decisorio configura comunque un “non accoglimento” della richiesta; b) che deve escludersi che la restituzione degli atti al P.M. determini una situazione di “stallo” procedimentale, potendo egli comunque riproporre la richiesta; c) che dinanzi al mancato accoglimento della richiesta cautelare, sia pure sotto la forma della declaratoria di inammissibilità, il P.M. ha comunque la possibilità di proporre appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. Prescindendo, in definitiva, da ogni valutazione sulla legittimità dell’atto impugnato, la S.C. ha qualificato il ricorso del P.M. come appello ex art. 310 cod. proc. pen., disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale competente. 

Network: Oknotizie.it | Stampa | Parole Chiave: