Sanzioni e certezze

Guida senza patente (Art. 116)
E’ prevista l’ammenda da euro 2257 a euro 9032 nel caso di guida di autoveicoli e motoveicoli:
- senza aver conseguito la patente;
- con patente revocata;
- con patente non rinnovata per mancanza dei requisiti;
Nel caso di reiterazione della violazione nel biennio è prevista la pena dell’arresto fino ad un anno.
Limitazioni alla guida per neopatentati (Art. 117)
Limitazioni per coloro che abbiano conseguito la patente di guida ( cat. B ) nel primo anno dal rilascio.
Non è, infatti, consentita la guida di autoveicoli con potenza superiore ai 50 KW/t eccetto quelli adibiti al
trasporto di persona invalida, purché la stessa sia presente sul veicolo (sanzione da 148 a 594 euro)
Trasporto minori su veicoli a due ruote (inserimento comma 1-bis all’art 170 CdS)
E’ vietato il trasporto di minori di anni cinque su motocicli o ciclomotori a due ruote; la violazione del
divieto è sanzionata con la sanzione pecuniaria da euro 148 a euro 594.
Superamento dei limiti di velocità e accertamenti elettronici (art. 142)
E introdotto un più articolato sistema relativo alla violazione dei limiti di velocità:
- oltre i 40 Km/h ma non oltre i 60 Km/h è prevista la sanzione da euro 370 a euro 1458 e la
sospensione della patente da un mese a tre mesi con inibizione alla guida del veicolo nella fascia oraria
che va dalle ore 22 alle ore 7, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. In caso di
recidiva nel biennio: sospensione patente d a 8 a 18 mesi;
- oltre i 60 Km/h (previsione non contemplata nell’attuale art. 142 ) si applicherà la sanzione
pecuniaria da 500 a 2000 euro e la sospensione della patente da sei a dodici mesi. In caso di recidiva nel
biennio: sanzione della revoca della patente.
Le sanzioni relative ai limiti di velocità vengono raddoppiate se commesse alla guida di veicoli destinati al
trasporto merci o di autobus. Inoltre, se il veicolo è tenuto a montare il limitatore di velocità, le sanzioni
sono quelle appositamente prescritte (anche per il titolare della licenza), con accompagnamento del
mezzo presso un’officina.
Con riferimento agli accertamenti elettronici è introdotto un nuovo comma 6-bis all’art.142 nel quale è
stabilito che le postazioni per i rilevamenti dovranno essere preventivamente segnalate e ben visibili,
ricorrendo a cartelli o ad apparecchi luminosi.
Infine, è previsto espressamente il ricorso al c. detto “tutor “, rilevatore della velocità media.
Accensione del motore durante la sosta o fermata del veicolo ( art 157 CdS)
E’ fatto divieto di tenere il motore acceso durante la sosta o la fermata del veicolo, allo scopo di
mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria; dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 400 euro.
Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida. (Art. 173)
Vengono inasprite le sanzioni connesse alla violazione delle prescrizioni relative alla guida con lenti e
all’uso di strumenti telefonici o di cuffiette.
- nel primo caso: sanzione pecuniaria da 70 a 285 euro
- nel secondo caso: sanzione da 148 a 594 euro e sospensione della patente da uno a tre mesi in
caso di reiterazione della violazione nel corso del biennio.
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Il Patentino
Si possono guidare le MICROCAR a partire dai 14 anni con il solo certificato di abilitazione alla guida.
Per i minorenni è necessario ed obbligatorio partecipare ad un corso di 10 ore: il corso è gratuito presso gli Istituti scolastici statali e paritari, mentre presso le autoscuole è a pagamento. Alla fine del corso devono sostenere l' esame teorico composto da 10 domande e presentare il certificato medico che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici (vista, udito, riflessi).
Per i maggiorenni
E' tassativo che non siano in possesso di altra patente di guida, anche se scaduta o revocata. Chi desidera conseguire il patentino deve rendere la patente alla MTCM e frequentare il corso ( di 12 ore) presso un autoscuola con relativo certificato medico. Alla fine del corso non è previsto alcun esame teorico è sufficiente l'attestato di frequenza, oltre ovviamente al certificato medico.
Esame per Minorenni
- Obbligatorio dal 1 luglio 2004
- Esame teorico a quiz
- Ottenibile c/o scuole guida o istituti scolastici
Esame per Maggiorenni
- Obbligatorio dal 1 ottobre 2005
- Certificato medico
- Attestato di frequenza corso teorico
Certificato medico per maggiorenni
- Attesta l'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore/quadriciclo
- Rilasciato dal medico di medicina generale
Attestato di frequenza
- Attesta la frequenza ad un corso di educazione stradale
- Rilasciato dalla scuola guida
Regole di validità del patentino
Il certificato di abilitazione alla guida del ciclomotore, a seguito della legge 17 agosto 2005 e relativa circolare del ministero dei trasporti alle motorizzazioni, è stato assimilato, per quanto riguarda i criteri di validità e termini di rinnovo, alla patente A1. Pertanto, se non vi sono indicazioni specifiche della commissione medica della ASL, il patentino si rinnova con questa frequenza:
- persone di anni < a 50 rinnovo ogni 10 anni
- persone di anni > 50 > 70 rinnovo ogni 5 anni
- persone di anni > 70 rinnovo ogni 3 anni
Il rinnovo è ovviamente subordinato al superamento di una visita medica.
Visita Medica
ART. 119 - Prevede che il certificato medico che attesta le condizioni psicofisiche idonee alla guida del ciclomotore, possa essere rilasciato anche dal medico di base. In alternativa ci si può rivolgere ai medici delle scuola guida, alla commissione medica, ai medici delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare o corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il patentino e Microcar
Tutte le Microcar (quadricicli leggeri - microvetture) si guidano con il patentino tranne la Family che si guida con la patente A1/A4. Le patenti A1 e A4 sono equivalenti (stesso tipo di esame) solo che la A4 si ottiene con una prova pratica eseguita su veicoli a 3 o 4 ruote, mentre la A1 si ottiene con esame con veicolo a 2 ruote.
Per ulteriori dettagli consultare i seguenti documenti scaribili presso :
Estratto del Ministero dei Trasporti
Art. Gazzetta Ufficiale
Schede Quiz
Scarica le schede quiz in formato pdf.
Altre informazioni
Si ricorda che per la legge italiana, non si può possedere più di una patente: pertanto per ottenere il patentino bisognerà eventualmente restituire alla motorizzazione il vecchio documento o la vecchia patente (anche se scaduta o revocata).
Chi perde la patente B per motivi medici, può ottenere il patentino, in presenza di un certificato medico del medico di famiglia. A tal proposito leggi la lettera del Ministero dei Trasporti.
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