1159418 visite - 04 Febbraio 2012
Motorino minorenni
Il motorino
L'articolo 52/1 del Codice della strada definisce i ciclomotori (ovvero i "motorini") come veicoli con le seguenti caratteristiche:
Tali specifiche tecniche devono essere strettamente osservate dal costruttore e non possono essere modificate. Il Codice della strada ribadisce il concetto poco più avanti: "Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli" (art. 52/4). Ciò significa che devono anche essere assicurati come tali e che il conducente deve essere munito della relativa patente di guida (categoria A).
I requisiti per guidare il motorino :
Tutti coloro che, maggiorenni e minorenni, intendono condurre un ciclomotore e non sono provvisti di patente di guida, devono conseguire il certificato di idoneità alla guida mediante esame presso il competente Ufficio periferico del Dipartimento per i Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti, secondo la disciplina già in vigore (cosidetto patentino). Chi ha raggiunto la maggiore età entro il 30 settembre 2005 puo ottenere il patentino frequentando solo un corso di aggiornamento. Per gli altri invece è previsto dopo il corso la necessità di superare un esame. Il patentino può essere soggetto a revisione, sospensione o revoca, nel caso in cui vengano meno i requisiti fisici del conducente. Ha la medesima scadenza prevista per la patente "A".
Vecchi motorini:
Per i proprietari dei vecchi motorini (in circolazione prima del 14 luglio 2006) non c’è l’obbligo di passare alla nuova targa e quindi alla nuova disciplina a meno che non si voglia viaggiare in due. Pertanto chi possiede un vecchio motorino ma vuole avere la possibilità di trasportare un passeggero senza incappare nella multa oltre ad avere 18 anni dovrà:
Le sanzioni :
Sanzioni specifiche sono previste dal Codice della strada per i conducenti e i passeggeri dei ciclomotori. Ad esempio il conducente e il passeggero hanno l'obbligo di fare uso del casco.
L'art. 171 sanziona chi non usa il casco, chi non lo allaccia e chi usa un casco non omologato in Europa con la sanzione pecuniaria da Euro 70 a euro 285. E' previsto anche il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni. L'art. 170 punisce il conducente che effettua manovre azzardate con il veicolo ( es. stare seduto in posizione non corretta, reggere il manubrio con una sola mano senza motivo, sollevare la ruota anteriore, trainare o farsi trainare da un altro veicolo, ecc.) nonchè colui che trasporta il passeggero con un veicolo non omologato per il trasporto, con il pagamento di una sanzione pecuniaria da Euro 70 a euro 285. E' previsto il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni. L'art. 116 comma 13bis sanziona chi conduce un ciclomotore senza patente e senza certificato di idoneità tecnica con il pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 516 a euro 2065 e con il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni. Sono previste sanzioni anche per coloro che affidano il proprio ciclomotore a persone che non abbiano conseguito la patente di guida o il certificato di idoneità alla guida. La sanzione amministrativa prevista per l'affidamento incauto va da 370 euro a 1.485 euro.
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