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Illegittime le multe rilevate Telelaser
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI URBINO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace ha pronunciato la seguente
nella causa civile iscritta al n. 34/02 "A" del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
Promossa da
XY, residente a....... in via......, in proprio, domiciliato presso..........
contro
MINISTERO INTERNO-PREFETTURA DI PESARO E URBINO
Oggetto: opposizione a verbale di contestazione n. 421852 T, elevato dalla Polizia Stradale di Pesaro-Distacc. di Urbino in data 6.2.2002
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Dell'opponente
"Chiede l'annullamento della sanzione amm.va n. 421852 del 6.2.2002, accertata e contestata dalla Polizia Stradale di Pesaro, distaccamento di Urbino. In rito, sussistendo gravi motivi, chiede la sospensione del ritiro della patente".
Dell'Amministrazione opposta
"Voglia pertanto la S.V. Il.ma, ogni contraria istanza disattesa e reietta, rigettare l'opposizione perché infondata e conseguentemente dichiarare la legittimità dell'ordinanza opposta. Con vittoria di spese,nle caso che l'ordinanza sia convalidata, forfettariamente determinate nella somma di € 260 (duecentosessanta), salvo quanto verrà eventualmente ritenuto congruo da codesta A.G. e salvo il diritto di diversamente quantificare la stessa qualora in corso di causa dovessero intervenire ulteriori e rilevanti motivi di spesa".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.2.2002 il Sig. XY proponeva opposizione avverso verbale di contestazione n. 421852 R elevato dalla Polizia Stradale di Pesaro il giorno 6.2.2002 per violazione dell'art. 142 co. 9 Codice della Strada per "velocità eccedente di 48 km/h il limite consentito".
Il Giudice di Pace fissava la data per la comparizione delle parti al 21.6.2002, ordinando alla Pubblica Amministrazione (che vi ottemperava) di depositare in cancelleria, nei termini di legge, copia dei provvedimenti ed atti relativi. Alla udienza fissata era presente il ricorrente, assistito dall'Avv. Alessandro Montanari del Foro di Ancona, che contesta tutto quanto ex adverso dedotto, argomentato e prodotto, mettendo in discussione la validità del tipo di apparecchio usato, la cui omologazione non è stata prorogata oltre il termine del 1.3.2000. il Giudice disponeva la comparizione dei verbalizzanti, così come richiesto dalla Prefettura regolarmente costituita. Alla udienza successiva del 19.7.2002 erano presenti il ricorrente, assistito dall'Avv. A. Micucci in sostituzione dell'Avv. Montanari. Per l'Amm.ne opposta giungeva fax giustificativo. Veniva sentito l'Agento scelto Tizio, chiamato a chiarimenti, il quale rispondeva a tutte le domande dell'avv. Micucci, regolarmente verbalizzate. L'avv. Micucci, depositava sentenza Giudice di Pace di Sondrio a sostegno della propria tesi, sostenendo essere nullo l'accertamento basato sull'uso dell'apparecchio Telelaser LTD 2020 per motivo di scadenza della sua approvazione (Decr. Min. n. 4199 del 8.9.97), essendo la proroga (Decr. Min. n. 6025 del 30.11.98) inequivocabilmente scaduta in data 29.2.2000, come risulta dalla stessa relazione del Ministero del LLPP (all. 1 nella memoria della Prefettura) non valendo il riferimento (precisazione del 30.3.98 del Ministero) alla idoneità dell'impiego per vent'anni dell'apparecchio, perché tale precisazione riguarda un aspetto diverso dal provvedimento di proroga e cioé "l'astratta idoneità o capacità tecnica dell'apparecchio di funzionare". Come dire che il medicinale scaduto è ancora buono. Prescriverlo o venderlo è illecito, assumerlo un rischio. "La mancanza della proroga infatti toglie all'organo accertatore dell'infrazione la giuridica possibilità dell'utilizzo per l'accertamento dell'infrazione, mettendo in discussione e invalidando di insanabile nullità tutto il procedimento, incluso il provvedimento opposto".
Il Giudice di Pace, letti gli atti della Prefettura, ascoltata la parte, si ritirava per pronunciare in aula il dispositivo della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Eccepisce il ricorrente 1) uso dell'apparecchio Telelaser LTD 2020, giuridicamente scaduto perché non prorogato oltre oltre il 29.2.2000; 2) incapacità di tale apparecchio di fornire la prova certa dell'infrazione per difetto di scatto fotografico e conseguente individuazione incerta e approssimativa dell'autovettura sanzionata.
Controbatte l'Autorità Amministrativa, Prefettura di Pesaro Urbino, sostenendo l'idoneità all'impiego per 20 a decorrere dalla data di omologazione n. 4199, come precisato dal Ministero dei Lavori Pubblici, e la provata fede di quanto dichiarato dagli Organi accertatori, assistiti dalla presunzione iuris tantum di veridicità di quanto da loro attestato. Questo Giudicante, sentito il ricorrente e valutate le osservazioni prodotte dalla Prefettura, ritiene che, pur non essendo consentito al Giudice sindacare sulle modalità organizative del servizio di rilevamento, pur non avendo nessun motivo per dubitare e mettere in discussione la veridicità di quanto dichiarato dagli Agenti accertatori né delle dichiarazioni provenienti dalla Pubblica Amministrazione circa il perfetto funzionamento dell'apparecchiatura in questione, non può non rilevare la validità giuridica delle eccezioni sollevate dal ricorrente (che distingue tra astratta idoneità dell'apparecchio a funzionare e verifica periodica della concreta capacità di funzionare degli apparecchi mediante atti formali di proroga o proroga della proroga) circa la scadenza dell'apparecchiatura Telelaser LTD 2020, non prorogata oltre la data del 29.2.2000. Pur in presenza di una dichiarazione ministeriale di idoneità (Decr. Min. LLPP prot. 6025 del 30.11.98 e missiva prot. n. 1352 del 30.3.98 alla ditta Eltraff.) (=il medicinale è scaduto, ma si può adoperare) mancherebbe all'Organo accertatore dell'infrazione non la possibilità materiale o tecnica di usare lo strumento bensì la giuridica possibilità di utilizzo del Telelaser. Fatto che è in grado di invalidare tutto il processo di accertamento.
Urbino, 19.7.2002
Il Giudice di Pace
Dott. M. Luisa Comandini
Depositato in cancelleria il 23.7.2002
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Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Urbino, con la sentenza 19.07.2002, con la quale ha accolto il ricorso di un automobilista a cui era stata contestata la violazione dell'art. 142 co. 9 Codice della Strada per "velocità eccedente di 48 km/h il limite consentito", con conseguente ritiro della patente.
Secondo il Giudice occorre distinguere l'astratta idoneità dell'apparecchio a funzionare dalla verifica periodica della concreta capacità di funzionare degli apparecchi mediante atti formali di proroga o proroga della proroga. In quest'ultimo caso, infatti, difetta all'Organo accertatore dell'infrazione non la possibilità materiale o tecnica di usare lo strumento bensì la giuridica possibilità di utilizzo del Telelaser; circostanza che porta ad invalidare tutto il processo di accertamento.
Si ringrazia l'Avv.Alessandro Montanari.