1161292 visite - 07 Febbraio 2012
Allegare entro 60 g.OGNI VOLTA CHE INVIATE UN RICORSO E C'E' LA DECURTAZIONE PUNTI MANDATE SEMPRE PER CONOSCENZA AL PREFETTO E AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE CHE HA RILEVATO L'INFRAZIONE UNA COPIA DEL RICORSO CON SCRITTO :
PER CONOSCENZA,
BLOCCO , sospensione momentanea in attesa di giudizio indetta al Verbale N._____________ ,si richiede alle sottoscritte competenze di non DECURTARE PUNTI fino a giudizio concluso. ____________________________________________________________________________________________ Leggete questo articolo :
Si intende fare, nonché proporre, qualche breve riflessione sulla sanzione prevista dall'attuale formulazione dell'art. 126 bis, comma 2, C .d.S. (Patente a punti), come recentemente riformulato dall'art. 2, comma, 165 L. 26.11.2006 n. 286 In particolare ci si riferisce alla previsione che interviene allorchè a seguito di contestazione differita di una violazione del Codice della Strada, colui che risulti essere il proprietario del veicolo, e presunto conducente dello stesso al momento dell'infrazione, non abbia provveduto a comunicare alle Forze dell'Ordine procedenti, entro i 60 giorni successivi alla notifica del verbale, i dati di chi, realmente ed in allora, fosse alla guida del veicolo. In un tal caso, infatti, si attiva una presunzione di colpevolezza ed il proprietario dell'autoveicolo, sprovvisto di giustificato e documentato motivo alla proprio inottemperanza, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 ad € 1.000,00. La violazione descritta dà luogo ad un illecito amministrativo che, come tale, è disciplinato dalla L. 24.11.1981 n 689 2. Si può fin da ora osservare che la sanzione prevista dall'art. 126 bis, comma 2, C .d.S., più che conseguenza diretta di una violazione della normativa stradale, appare piuttosto una conseguenza della conseguenza della violazione originaria, avente, peraltro, carattere del tutto eventuale . Le due norme violate (l'una di buona condotta nella circolazione stradale, l'altra di buona condotta rispetto all'Autorità) appaiono, infatti, intimamente legate da un rapporto di necessarietà, indissolubile e reciproca. Se infatti, da un lato la violazione originaria del Codice della Strada si pone sicuramente quale condicio sine qua non rispetto alla successiva disobbedienza all'ordine dell'Autorità; dall'altro lato proprio la sanzione a seguito di una tale inottemperanza assume valore sanante rispetto al vizio del procedimento sanzionatorio originario. Preliminarmente, si può osservare che l'ipotesi in commento, si verifica solo allorchè le Forze dell'Ordine procedano alla contestazione differita di un'infrazione ex artt. 201 C .d.S. e 384 e 385 Reg. Esec., e, conseguentemente, si renda necessario soccorrere tanto al difetto di contraddittorio del procedimento sanzionatorio conseguente, quanto a quello di personalità della pena. A voler infatti individuare la ratio dell'art. 126 bis, comma 2, C .d.S., non si può che pensare all'esigenza di sanare il vizio di special prevenzione, che necessariamente caratterizza il processo sanzionatorio differito. L'introduzione della patente a punti, ex L. 01.08.2003 n. 214 , ha reso necessario tutelare maggiormente i diritti di quel cittadino, che, proprietario e non conducente del veicolo immortalato in flagrante violazione di legge, veda decurtato il proprio punteggio, a solo titolo di responsabilità oggettiva. In un tal caso infatti, secondo il disposto della norma in commento, solo a seguito della comunicazione da parte del principale intimato ( proprietario ) dei dati identificativi di chi fosse alla guida del mezzo al momento della rilevazione ( trasgressore ), permette di dare corretta destinazione soggettiva alla sanzione accessoria, con il conseguente assolvimento della funzione special preventiva. L'art. 126 bis, comma 2, C .d.S. introduce quindi, una sorta di collaborazione coattiva tra i cittadini, proprietari di un autoveicolo, e la P.A., gravando i primi, destinatari di contestazione differita, dell'obbligo di comunicare all'Organo procedente i dati del conducente e trasgressore in concreto. Ciò precisato, senza dubbio l'art. 126 bis, comma 2, C .d.S., è norma per più aspetti lacunosa e poco chiara e, come tale, essa si presta a varie riflessioni di carattere procedurale. Dovendo, tuttavia, e necessariamente, circoscrivere l'ambito di riflessione odierno, può essere utile soffermarsi sulla corretta individuazione della competenza territoriale ai fini dell'eventuale giudizio di opposizione al provvedimento ex art. 126 bis, comma 2, C .d.S. Se infatti con riguardo all'illecito originario (violazione della normativa stradale) è indiscussa la competenza territoriale, a conoscere della questione, in capo all'Autorità (Giudice di Pace o Prefetto) del luogo in cui il fatto sia stato commesso, ex art. 22 bis L. 689/81, tuttavia la medesima individuazione non pare altrettanto pacifica con riguardo all'illecito ex art. 126 bis, comma 2, C .d.S. L'art. 22 bis, L. 689/81, individua il Giudice competente per il giudizio di opposizione ad un'ordinanza ingiunzione, nel Giudice del luogo in cui sia stata commessa la violazione contestata. Pertanto, come detto, nel caso di opposizione alla sanzione per un'infrazione stradale, competente non può che essere il Giudice del luogo in cui la stessa è stata realizzata, indipendentemente dal luogo fisico di accertamento. Questt'ultimo, infatti, può anche non coincidere con il primo, come, appunto, nei casi di accertamento delle infrazioni a mezzo di apparecchiature elettroniche, le cui rilevazioni vengono concretamente verificate solo in epoca e luogo successivi al fatto. Con particolare riferimento all'ordinanza ingiunzione ex art. 126 bis, comma 2, C .d.S., ci si chiede allora quale debba intedersi, in concreto, il luogo di commissione dell'illecito: se quello ( domicilio , residenza o dimora ) del proprietario dell'autoveicolo immortalato in flagrante infrazione, che ometta di inviare la comunicazione dei dati del conducente; ovvero quello dell'Autorità competente a ricevere dette informazioni, allorchè accerti una tale inadempienza. A ben guardare, infatti, la fattispecie in considerazione consta di un unico comportamento ma si articola in due momenti distinti nel tempo e nello spazio: da un lato il tempo ed il luogo in cui il proprietario del veicolo ometta di fornire i dati richiesti, dall'altro lato il tempo ed il luogo in cui l'Autorità deputata a ricevere la comunicazione, accerti l'omissione. Trattandosi appunto di luoghi e tempi distinti, dalla preferenza data agli uni piuttosto che agli altri, come locus commissi delicti , può conseguire una diversa individuazione della competenza giudiziaria territoriale. La Giurisprudenza, sul punto, oscilla tra un'interpretazione maggioritaria, che intende il luogo del fatto commesso nel senso di luogo del fatto accertato ed una minoritaria secondo cui il luogo del fatto commesso deve essere più esattamente identificato con il luogo in cui è avvenuta la violazione . A fronte quindi dell'orientamento principalmente condiviso, che fa coincidere la commissione della violazione con l'accertamento dello stesso, ci si chiede se non sia giuridicamente più corretta la seconda e minoritaria opinione, che, come detto, individua il luogo di realizzazione dell'illecito con il luogo in cui il fatto in sé possa dirsi materialmente compiuto. A tal fine occorre stabilire in quale misura l'accertamento della violazione sia funzionale e/o necessario al perfezionamento della stessa. In linea generale, e preliminarmente si osserva che una condotta omissiva può ritenersi consumata solo allorchè colui che sia tenuto ad osservare il comportamento prescritto da una norma, non abbia più, in concreto, la possibilità di farlo, e ciò indipendentemente dalla circostanza che una tale omissione venga, o meno, accertata. Se infatti, l'esistenza dell'illecito de quo dipendesse dal successivo accertamento dello stesso, si giungerebbe ad ammettere la possibilità di un fatto antigiuridico di carattere, per così dire, eventuale e a consumazione indeterminata , subordinato, nell'an e nel quantum , unicamente alla discrezionalità operativa della P.A. Altresì, si giustificherebbe, in tal modo, un discrezionale lasso di tempo, tra lo scadere dei termini utili ad adempiere e la successiva rilevazione dell'omissione, durante il quale l'illecito vivrebbe una sorta di quiescenza, e la condotta, comunque già perfetta, sarebbe priva di qualificazione giuridica. Di necessità sia la consumazione che il perfezionamento di un comportamento antigiuridico, devono anticipare e distinguersi dall'accertamento dello stesso: si tratta infatti di momenti cronologicamente distinti, dei quali ciascuno è presupposto del suo successivo. Sulla scorta di queste considerazioni, e relativamente a quanto in argomento, sembrerebbe allora più corretto individuare il luogo del fatto commesso nel luogo del fatto consumato. Quest'ultimo, allora, nell'ipotesi di cui all'art. 126 bis, comma 2, C .d.S, verrebbe a coincidere con il luogo in cui il soggetto obbligato ha la residenza ovvero il domicilio o la dimora. La condotta omissiva nei termini di cui sopra può dirsi infatti perfezionata, solo allorchè il proprietario dell'autoveicolo, decorsi i sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione differita, sia decaduto, per non aver provveduto nei termini, dalla possibilità di comunicare i dati di chi si trovasse alla guida al momento dell'infrazione. Che tale mancanza venga o meno accertata succesivamente dall'Autorità è del tutto ininfluente rispetto al perfezionamento della fattispecie, che di per sé è completa e non necessità di altra attività dell'agente. Il fatto può dirsi quindi compiuto e perfetto ed il successivo, ed eventuale, accertamento appare funzionale non tanto all'esistenza, quanto alla puniibilità della condotta. Da quanto considerato, consegue che Giudice competente a conoscere dell'eventuale giudizio di opposizione deve essere identificato con quello del luogo di residenza o domicilio del sanzionato. Del resto, è possibile giungere alla medesima conclusione anche seguendo una diversa via, ossia considerando il tempo materiale occorrente in concreto per adempiere all'onere di comunicazione, e la compatibilità di questo tempo con il diritto di difesa ex art. 24 Cost. L'art. 126 bis, comma 2, C .d.S. , individua il soggetto agente in colui che ometta di fornire i dati richiesti. Dal tenore della norma, tuttavia, non emerge se nel concetto di fornire i dati, il Legislatore abbia inteso il completo processo di comunicazione, quale fornire e quindi apprendere , ovvero semplicwmente quello dell' inviare le informazioni richieste. Dal punto di vista dell'intimato, non può ritenersi indifferente la prima o la seconda scelta. Infatti, mentre nella prima ipotesi la condotta si perfezionerebbe solo presso l'Ufficio di P.A. destinatario della comunicazione; nel secondo caso, l'illecito sarebbe già maturo presso il domicilio di chi avrebbe dovuto adempiere. Le due soluzioni non sembrano però ugualmente rispettose del diritto costituzionale di difesa. Nella prima ipotesi, colui che voglia comunicare i dati richiesti, dovrebbe di necessità ridurre opportunemente il tempo concesso alla propria difesa, per poter soddisfare gli inombenti tecnici di trasmissione della comunicazione. Ne risulterebbe, senza dubbio, violato il diritto di difesa così come è violato qual volta esso venga limitato o contenuto, indipendentemente dalla misura e dal modo. Solo giovandosi della seconda interpretazione, invero, il termine a difesa concesso al dichiarante, rimarrebbe integro, giacchè al proprietario dell'autoveicolo tenuto ad osservare l'invito della P.A, sarebbe concesso fino all'ultimo istante del sessantesimo giorno decorrente dalla notifica della sanzione. Peraltro già la Giurisprudenza si è pronunciata, affermando il principio, che benchè riferito in particolare al perfezionamento di una notifica, può ben dirsi generale e secondo il quale “ deve ritenersi che, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario (...)” (C. Cost.n. 477/2002, nn. 28 e 97/2004, n. 15472005) “ ...dovendo la garanzia di conoscibilità dell'atto da parte di quest'ultimo (destinatario) contemperarsi con il diverso interesse del primo (notificante) a non subire le conseguenze negative derivanti dal negativo esito del procedimento notificatorio, per la parte di esso sottratta alla sua disponibilità” (ex plurimis Cass.Civ 08.02.2007 n.2757, Cass.civ 14.07.2004 n. 13065) Pertanto, si può ritenere come ultimata la condotta rilevante, allorchè decorso l'ultimo istante del sessantesimo giorno, il soggetto agente, che non si sia in alcun modo attivato al fine di assolvere il proprio onere, è definitivamente ritenuto l'autore dell'infrazione contestata. Dott.ssa Sara Salami
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