Istruzioni sui ricorsi respinti

 

 

Coloro che si sono visti respingere il ricorso amministrativo, presentato al Prefetto entro 60 giorni dalla notifica, e che poi hanno ricevuto l’ordinanza - ingiunzione contenente la sanzione, dovranno rivolgersi al Giudice di Pace del Comune in cui è stata commessa la violazione.

 

Per le infrazioni del Codice della Strada il ricorso giurisdizionale in opposizione avverso l’ordinanza - ingiunzione si presenta al Giudice di Pace a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla sua notificazione; il termine è di 60 giorni se l'interessato risiede all'estero.

 

Si può ricorrere direttamente al Giudice di Pace senza aver prima presentato ricorso amministrativo al Prefetto (Sentenza Corte Cost.le n. 366/94).

 

La modifica odierna riguarda i termini di comparizione che devono intercorrere tra il giorno di notificazione al ricorrente e quello dell’udienza, stabiliti, in linea di massima, in sessanta giorni liberi, ai sensi dell’articolo 163-bis del Codice di Procedura Civile.

L'opposizione si propone personalmente mediante ricorso (1 originale e 4 fotocopie) al quale sono allegati l'originale dell'ordinanza e/o verbale notificati.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente.

Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

 

Nel caso il Giudice di Pace confermi la violazione accertata, questo può determinare che l’importo della sanzione, anziché essere raddoppiato, (come d’obbligo per il Prefetto) sia fissato al minimo obbligatorio.

 

 

NOTE

La legge 689/81 stabilisce che il ricorso al Giudice di Pace seguirà l’iter speciale disciplinato dagli artt.22, 22bis e 23.

 

 

Precisazioni in ordine alle modalità di presentazione:

-          L’opposizione deve essere depositata presso questa cancelleria – ufficio iscrizioni a ruolo generale.

-          L’opposizione. Una volta compilata e firmata dall’opponente può essere depositata in cancelleria anche da persona diversa.

-          L’opposizione va depositata entro 30 o 60 giorni (a seconda del termine per proporre opposizione) dalla contestazione o notificazione dell’atto (l’avviso di violazione generalmente lasciato sul tergicristallo del veicolo in divieto di sosta non costituisce né contestazione e nemmeno notificazione)

 

 

È indispensabile consegnare:

1.       L’atto per il quale si presenta opposizione (Verbale, Ordinanza, Cartella Esattoriale) in originale o copia ben leggibile di tutte le parti che la compongono. (Con particolare riferimento alla leggibilità della data di contestazione o notificazione, data dalla quale decorrono i termini per presentare opposizione).

2.       Originale o copia di eventuale ulteriore documentazione che l’opponente ritenga utile esibire al Giudice a sostegno delle argomentazioni esposte.

 

 

Notifiche e comunicazioni in merito all’opposizione depositata:

Ai sensi dell’art. 22 Legge 689/81 l’opposizione deve contenere la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune ove ha sede il Giudice di Pace adito (art. 22 comma 4).

 

In mancanza di quanto sopra le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria (art. 22 comma 5).


In pratica significa che al ricorrente non residente in tale città o che non indica un domicilio (presso un parente, un amico, un luogo di lavoro ecc.) la cancelleria non effettuerà le comunicazioni previste. È necessario quindi che egli stesso assuma queste informazioni presentandosi alla cancelleria trascorsi circa 10 giorni dalla presentazione del ricorso.

 

Network: Oknotizie.it | Stampa | Parole Chiave: